Testo tratto dal DM 13 giugno 2007 e reperibile in pdf a questo indirizzo


Il Ministro della Pubblica Istruzione
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e, in particolare, l’articolo 4;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in particolare l’articolo 1, commi 72 e 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e in particolare gli
articoli 14 e 15;
Visto il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004;
Visto il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201;
Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle norme contenute nel
predetto Regolamento;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 605;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi
nella seduta del 7 maggio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla-osta del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 1° giugno
2007
ADOTTA
il seguente Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo
ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.


ARTICOLO 1
(Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)

  1. Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito
    denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai
    posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale
    soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si
    provvede con:
    a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti
    e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali
    per tutto l’anno scolastico.
    b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di
    cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del
    31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento
    che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
    c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi
    precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 7.
  2. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine
    delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 2.
  3. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui
    all’articolo 5.
  4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a
    costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo
    22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso
    degli interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di
    specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di
    24 ore settimanali.
  5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’articolo 2 o, comunque, in carenza di
    aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle
    attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la
    disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
  6. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255,
    convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333, l’individuazione del destinatario della
    supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente
    competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento e dal dirigente
    scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
  7. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a
    tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che
    hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine:
    o per le supplenze annuali il 31 agosto;
    o per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il giorno
    annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle
    attività didattiche;
    o per le supplenze temporanee l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle
    esigenze di servizio.
  8. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso,
    a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale
    docente non di ruolo.


ARTICOLO 2
(Graduatorie ad esaurimento)


  1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al
    termine delle attività didattiche, di cui al comma 2 del precedente articolo 1, si
    utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605 lettera c) della
    legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornate secondo le disposizioni contenute nel
    regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, e secondo le
    disposizioni di legge al riguardo vigenti.
  2. Il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento può rinunciare, in via definitiva o
    limitatamente ad un biennio scolastico, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo
    determinato, manifestando esclusivo interesse per l’assunzione a tempo indeterminato.
  3. Al personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento di due province sono conferite
    supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.
  4. Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di
    concorso la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l’inserimento
    nella graduatoria ad esaurimento è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.
    L’accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente
    impiego, fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla disciplina contrattuale.
  5. Nello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai fini dell’attribuzione delle
    supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non
    siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
    Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di

ARTICOLO 3
(Conferimento delle supplenze a livello provinciale)

  1. conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine
    delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la
    pubblicizzazione nell’albo e nel sito informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale:
    o del quadro definito ed esaustivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si
    riferiscono;
    o del calendario delle convocazioni.
    Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene
    pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che tenga conto
    delle operazioni già effettuate.
  2. Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa
    proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla
    convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli
    aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di
    accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione . Non hanno titolo a
    conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non
    si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.
  3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di
    specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o
    cattedre comuni.
  4. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5, l’accettazione in forma scritta e
    priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di
    assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a
    rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto
    di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi
    degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d’orario secondo le
    disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i possibili
    frazionamenti d’orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono
    stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una
    proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per
    disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
  5. Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente
    prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di
    assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per
    l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.

ARTICOLO 4
(Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico)

  1. 
  2. L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad
    orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in
    conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di
    ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di
    supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una
    sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto
    per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche
    mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni
    caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
  3. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a
    tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti
    appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione
    dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di
    ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di
    cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo
    grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore
    appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi
    scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile
    raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche
    tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
  4. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate
    nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole
    possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in
    contemporaneità.

ARTICOLO 5
(Graduatorie di circolo e di istituto)

  1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’articolo 7,
    costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite
    graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola,
    secondo i criteri di cui al comma 3.
  2. I titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto
    sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di
    ruolo.
  3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce,
    da utilizzare nell’ordine, composte come segue:
    I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il
    medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
    II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad
    esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è
    riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
    III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso
    all’insegnamento richiesto.
  4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica
    trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano
    nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati
    inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli,
    utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia.
    Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei
    titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici
    dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni
    presiedute dal Dirigente dell’Ufficio scolastico Provinciale o da un suo delegato e
    composte da un Dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente
    l’insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello
    specifico strumento e da un Docente titolare di strumento musicale nella scuola media
    per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria La Commissione è
    nominata dal competente Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale
  5. Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di
    aggiornamento delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate
    a seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie
    della II e III fascia hanno validità biennale.
  6. L’aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso,
    presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20
    istituzioni scolastiche con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria,
    di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti
    comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite
    di 10 istituzioni.
    Nell’ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle
    scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici
    e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze
    brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio. In
    occasione del verificarsi di tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole interessate
    si darà luogo a scorrimento prioritario assoluto della graduatoria nei riguardi dei soli
    aspiranti di prima, seconda e terza fascia che hanno fornito tale disponibilità.
    Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze
    temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o richiamato
    annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in
    relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere
    l’utilizzo del telefono cellulare, ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento
    dovranno essere, indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.
  7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la
    provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta
    ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell’articolo 2, comma 3.
  8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola
    provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di
    istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad
    esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, la
    cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.
  9. Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha
    provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di
    pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul
    reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene
    definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul
    reclamo.

ARTICOLO 6
(elenchi di sostegno)

  1. Per le disponibilità di posti per le attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di
    handicap psicofisici, della vista e dell’udito si dà luogo alla costituzione, per tutti gli
    ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti
    che siano in possesso del titolo valido per l’insegnamento di materie comuni e del
    correlato titolo di specializzazione valido per l’insegnamento di sostegno. Detti elenchi
    sono suddivisi secondo la medesima articolazione in fasce di cui al precedente articolo
    5, comma 3; per la scuola secondaria di secondo grado vengono disposti elenchi distinti
    per ciascuna delle aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi
    insegnamenti.
    Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola dell’infanzia e della
    scuola primaria con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui
    risultano inclusi nella rispettiva graduatoria.
    Gli aspiranti sono inclusi nell’elenco di scuola secondaria di primo grado in base alla
    migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola
    media e col punteggio correlato a tale graduatoria.
    Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria di secondo grado in
    base alla migliore collocazione di fascia e correlato punteggio con cui figurano in una
    qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima area
    disciplinare.
  2. Nell’attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si
    esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti
    privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo
    modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle
    competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di
    specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per
    l’inclusione negli elenchi medesimi.
  3. Nella scuola secondaria di secondo grado, l’esaurimento dello specifico elenco dell’area
    disciplinare su cui debba disporsi la nomina, individuata secondo la normativa vigente,
    comporta il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di
    sostegno delle altre aree disciplinari.

ARTICOLO 7
(Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto).

  1. Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze
    utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti
    situazioni e secondo le correlate tipologie:
    a. supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti
    che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad
    esaurimento;
    b. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente
    assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il
    31 dicembre di ciascun anno.
  2. Le graduatorie di circolo e di istituto, in base all’attivazione di apposita procedura
    informatizzata, recano indicazioni che, al momento della loro consultazione da parte
    della scuola interessata, evidenziano la situazione aggiornata della posizione specifica di
    occupazione, ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi nella graduatoria
    medesima, in modo che siano interpellati esclusivamente gli aspiranti che, ai sensi delle
    disposizioni del presente Regolamento, si trovino nelle condizioni di accettare, anche
    parzialmente ai fini del completamento di orario, la tipologia di supplenza offerta.
    Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati indispensabili per il regolare
    funzionamento della procedura informatizzata in questione, le scuole comunicano al
    Sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e
    dell’assunzione in servizio del supplente.
  3. Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare ore eccedenti all’orario
    d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti
    temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative
    supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di
    servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle
    supplenze medesime, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10 della legge e,
    comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del
    contratto.
  4. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne
    consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno
    festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza
    temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a
    decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
  5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro
    intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del
    supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di
    effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
  6. Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più
    scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
  7. Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si
    dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei
    soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità
    all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal
    precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà
    luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente
    assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è
    superiore a 10 giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il
    normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda
    tale limite.
  8. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono
    all’insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi
    per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi
    nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della
    conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai candidati che hanno superato la
    medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità
    all’insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del titolo di laurea di
    Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel
    piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria,
    siano anche in possesso di titolo valido per l’insegnamento della lingua straniera nella
    scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado. Agli aspiranti in possesso dei predetti
    titoli vengono attribuite le supplenze secondo l’ordine di posizione da essi occupato
    nella relativa graduatoria scolastica.
  9. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico
    provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della
    provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti
    dirigenti scolastici. 10 Nell’anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e di istituto, la
    relativa procedura deve essere attivata entro il 31 gennaio antecedente all’inizio
    dell’a.s. di riferimento e deve essere completata entro il successivo 31 agosto.

ARTICOLO 8
(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)

  1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di
    assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno
    scolastico in corso:
    a. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
  2. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione
    comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base
    delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
  3. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche
    mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della
    possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad
    esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo
    insegnamento;
  4. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di
    conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento
    che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
    insegnamento.
    b. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
  5. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma
    ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente
    per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di
    supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
  6. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita
    della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in
    tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
  7. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di
    conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di
    istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
    c. Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
  8. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo
    le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale
    comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola
    interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con
    priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7.
    Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente
    richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto
    dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non
    aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli
    aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la
    rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
  9. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la
    medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
  10. l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al
    punto b/3.
  11. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle
    lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di
    risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata
    sino al termine delle lezioni od oltre.
  12. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha
    comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base
    delle graduatorie ad esaurimento.
  13. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti
    comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva
    documentazione da far pervenire alla scuola.

ARTICOLO 9
(Disposizioni finali e di rinvio)

  1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione
    nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e
    per l’individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro
    della Pubblica Istruzione che detta disposizioni anche per l’attuazione delle relative
    procedure informatizzate.
  2. Hanno titolo a presentare domanda di inclusione nelle graduatorie o a permanere nelle
    stesse, coloro che al 1° settembre del relativo anno di vigenza non abbiano compiuto il
    65° anno di età.
  3. Nei casi in cui è previsto l’accesso all’insegnamento di cittadini comunitari in possesso di
    titolo di studio rilasciato all’estero e dichiarato equipollente, è richiesto altresì il
    requisito dell’accertamento della competenza linguistica italiana che, secondo le
    disposizioni vigenti impartite con circolare ministeriale n.39 del 21 maggio 2005, è
    attestata dall’università per stranieri di Perugia.
  4. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all’onere di
    documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e
    snellimento delle procedure. La certificazione sanitaria di idoneità all’impiego deve
    essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie, in occasione
    dell’attribuzione del primo rapporto di lavoro.
  5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale educativo.
  6. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le
    disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo
    determinato alla data di stipulazione del contratto.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
    normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
    osservare.


    IL MINISTRO
    f.to Giuseppe FIORONI